IL GAS, proposte e lettura contatore
Fino a pochi anni fa il mercato del gas naturale era soggetto a un regime di monopolio: il cliente finale era costretto ad acquistare gas naturale esclusivo dall'unico distributore locale. Dal 2003 il mercato del gas naturale è stato liberalizzato e gli utenti possono scegliere il fornitore che preferiscono.
Qualunque fornitore che entra in contatto con un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre:
- identificarsi, cioè specificare la società di vendita in cui opera e fornire le informazioni di contatto che possono essere contattate
- fornire sempre ai clienti la possibilità di sottoscrivere contratti alle condizioni e ai prezzi di riferimento fissati dall'Amministrazione per l'energia elettrica e il gas naturale
- fornire ai clienti informazioni dettagliate sul contratto proposto (condizioni contrattuali, livello di qualità commerciale del venditore, modalità e tempi di inizio della fornitura, periodo di validità dell'offerta, ecc.)
- Indicare inoltre i tempi e gli eventuali costi necessari per l'avvio del servizio, nonché le condizioni che limitano la possibilità di ottemperare all'offerta contrattuale proposta.
- Se il cliente viene contattato telefonicamente, il venditore deve spiegare per iscritto come ottenere le informazioni, tramite mail per esempio.
- Se l'offerta è fatta lontano dai locali commerciali o a distanza, il responsabile deve informare il consumatore anche del diritto di recesso previsto Dal Codice del Consumo.
Il fornitore deve inoltre:
Consegnare al cliente una copia del contratto in forma scritta e su supporto durevole, nonché una descrizione delle informazioni.
La dichiarazione informativa è un documento in cui si afferma che il venditore e il contratto sono legittimi.
Il cliente ha diritto di recedere dal cont
ratto fuori dai locali commerciali entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, nei seguenti casi: contratto a distanza, entro 14 giorni dalla ricezione del contratto scritto.
Per quanto riguarda invece la lettura del contatore
Gli esercenti devono leggere il contatore del cliente almeno una volta all'anno con consumo annuo non superiore a 500 mc, e i clienti con consumo annuo di 5000 mc almeno una volta ogni sei mesi. Se non riesce ad effettuare la lettura l’esercente, deve informare in bolletta, al cliente, le cause che hanno impedito l’operazione. Il cliente ha diritto ad un risarcimento pari a 25 euro, che vengono raddoppiati per ogni mancata lettura consecutiva. L'azienda non ha bisogno di annotare la lettura che effettua in autonomia ai fini della fatturazione, però è molto importante comunicare regolarmente all'esercente informazioni in autolettura durante il periodo di tempo specificato in bolletta: l'utente, quindi, evita di pagare la fattura solo a consumo presunto perché potrebbe essere sopravvalutato.
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